Dettaglio
Coperture piane
  • Tetto rovescio
  • Tetto caldo
Coperture a falde
  • Isolamento sotto membrana bituminosa
  • Coperture a falde su travi in legno
  • Isolamento sopra membrana bituminosa
  • Sistema tetto
Isolamento in intercapedine
  • Parete cava
Isolamento dall'esterno
  • Facciate ventilate
  • Cappotto
Isolamento dall'interno
  • Interno
Pareti interrate
  • Muri contro terra
Pavimenti residenziali
  • Solai interpiano
Pavimenti industriali
  • Pavimenti industriali o di celle frigorifere
Sotto platea di fondazione
  • Isolamento platea di fondazione
Ponti termici
  • Isolamento dei ponti termici
Furgonature isotermiche
  • Furgonature isotermiche
Tamponamenti e ristrutturazioni in ambienti umidi
Pannelli sandwich
  • Pannelli sandwich

La classe energetica di un edificio è determinata sulla base di un indice di prestazione globale non rinnovabile dell’edificio, attraverso il confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.
Il consumo energetico viene espresso in kWh/m² – annuo: tale indicazione, divisa per 10, indica l’entità dei metri cubi di metano che devono essere bruciati per riscaldare un metro quadrato di superficie interna utile dell’edificio, nel corso del periodo di riscaldamento invernale di riferimento.
 Le classi energetiche salgono da 7 a 10: dalla meno efficiente (Classe G) alla migliore (Classe A4). Ad ogni classe energetica corrispondono quindi un consumo energetico e, di conseguenza, un costo annuo: tanto più alta sarà la classe energetica di appartenenza di un edificio, tanto minore sarà il costo annuo per il consumo di gas metano.

Per la determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio ai fini della redazione del Nuovo APE unico, si calcola il valore dell’indice di prestazione, per l’edificio di riferimento, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019-2021.
Si calcola il valore dell’indice per l’immobile oggetto dell’APE e si individua la classe energetica da attribuire in base a una apposita tabella riportata nel D.M. 26 Giugno 2015 (tabella 2, paragrafo 5 delle nuove linee guida).